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Legge 12/07/1999 n. 2377. L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non è richiesta per i beni di cui al comma 2". Art. 10. Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999. 3. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1o gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1997, n. 53. Art. 11. Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 La fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, per la sua rilevanza culturale, è inclusa fra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390. 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Art. 12. Disposizioni in materia di spettacolo 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari"; b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali". Art. 13. Abrogazione di norme 1. L'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio delle pubblicazioni dello Stato, è abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Art. 14. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10 e 12, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, pari complessivamente a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, 80.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si provvede: a) quanto a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, a carico dello stanzia mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali; b) quanto a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; c) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11, dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, pari complessivamente a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno 2000 e lire 24.500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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